Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 – Formazione Obbligatoria per Datori di Lavoro
AFFIDATI A NOI PER ADEGUARTI ALLA NORMATIVA
Non solo i lavoratori, ma anche i datori di lavoro avranno il dovere di acquisire conoscenze pratiche sulla gestione della sicurezza, mentre dirigenti e preposti saranno chiamati ad assumere un ruolo ancora più attivo nel presidiare il rispetto delle norme all’interno dell’azienda.
Cosa prevede il nuovo Accordo Stato-Regioni approvato il 17 aprile 2025 per tutti i Datori di Lavoro
Approvato il 17 aprile 2025, il nuovo Accordo Stato-Regioni introduce importanti novità sulla formazione obbligatoria per tutti i Datori di Lavoro, distinguendo tra chi ricopre solo il ruolo di Datore di Lavoro e chi svolge anche i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):
1. Datori di Lavoro che NON svolgono il ruolo di RSPP (non DLSPP)
La principale novità riguarda l’introduzione della formazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro che non svolgono il ruolo di RSPP. Per la prima volta, anche questi soggetti sono tenuti a seguire un percorso formativo strutturato, con una durata minima di 16 ore. Il corso è suddiviso in due moduli: uno dedicato agli aspetti giuridici e normativi in materia di sicurezza, e uno focalizzato sull’organizzazione e la gestione della sicurezza aziendale.
Per i datori di lavoro che operano in qualità di imprese affidatarie nei cantieri temporanei o mobili, il percorso formativo deve essere integrato con un modulo aggiuntivo di 6 ore, specifico per il settore dei cantieri, per adempiere pienamente all’obbligo formativo.
La formazione per questi soggetti potrà essere svolta, a seconda dei casi, in presenza, in videoconferenza sincrona o anche in modalità e-learning.
2. Datori di Lavoro che svolgono anche il ruolo di RSPP (DLSPP)
Per quanto riguarda i datori di lavoro che svolgono anche i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DLSPP), il nuovo Accordo conferma l’impianto normativo già esistente: resta quindi obbligatorio un percorso formativo specifico, che prevede un aggiornamento quinquennale della durata minima di 8 ore.
Per i datori di lavoro, che non sono ancora RSPP e vorrebbero assumere formalmente l’incarico, dovranno frequentare un modulo comune di 8 ore, valido per tutte le aziende indipendentemente dal settore di appartenenza. Questo modulo prevede anche un’esercitazione pratica che consiste nella redazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) coerente con il codice ATECO dell’azienda.
Nei casi in cui il datore di lavoro operi in settori con specifiche criticità, il percorso formativo dovrà essere completato con ulteriori moduli tecnici integrativi:
- Modulo integrativo 1: A – Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (16 ore)
- Modulo integrativo 2: A – Pesca (12 ore)
- Modulo integrativo 3: F – Costruzioni (16 ore)
- Modulo integrativo 4: C – Chimico – Petrolchimico (16 ore)